Il documento PIF (Product Information File) è un documento fondamentale e importante che contiene tutte le informazioni sulla sicurezza e sui metodi di produzione di un prodotto cosmetico.
L'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici richiede che ogni cosmetico presente sul mercato abbia un documento PIF aggiornato contenente le informazioni elencate.
Descrizione del prodotto cosmetico
La descrizione del prodotto consente di identificare il cosmetico e di assegnarlo a un determinato dossier.
Rapporto sulla sicurezza dei prodotti cosmetici
La relazione sulla sicurezza del prodotto (art. 10 del Regolamento (CE) n. 1223/2009) deve essere redatta dopo la valutazione della sicurezza dei cosmetici. Si compone di due parti: A - riguardante le informazioni di base sulla composizione, le proprietà, la sicurezza e i rischi connessi all'uso del prodotto e B - contenente le conclusioni della valutazione della sicurezza cosmetica.
Informazioni sui metodi di produzione
Il documento PIF deve contenere una descrizione dei metodi di fabbricazione del cosmetico e una dichiarazione di conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP). Secondo l'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1223/2009, un processo di fabbricazione è conforme alle GMP se "è conforme alle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea".
Prova delle prestazioni dichiarate
La persona responsabile (articolo 4 del regolamento (CE) n. 1223/2009) può includere nel documento PIF le prove dell'effetto dichiarato dal produttore del prodotto cosmetico.
Dati sulla sperimentazione animale
Il documento PIF deve contenere una dichiarazione di non sperimentazione animale. Un prodotto non è testato sugli animali se il produttore, i suoi rappresentanti e i suoi fornitori non hanno effettuato alcuna sperimentazione animale sul prodotto cosmetico o sulle sue materie prime.
I dati contenuti nel documento PIF devono essere aggiornati, se necessario, dalla persona responsabile e conservati per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo lotto del prodotto cosmetico in questione.